Art. 1.

      1. All'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli, i contrari al quesito referendario e coloro che propongono l'astensione dal voto sul quesito stesso».